Modalità, opportunità e limiti del nuovo meccanismo di adeguamento previsto dall’Agcom.
Un articolo importante, che ci viene da un nostro prestigioso collaboratore, l’Avv.Marco Carone e che analizza l’adeguamento contrattuale per le remunerazioni eque e proporzionate spettanti ad autori e artisti.
Il tema è molto recente e riguarda il nuovo regolamento Agcom entrato in vigore nel 2024 che, fra le altre cose, prevede una procedura con cui artisti e autori possono richiedere l’adeguamento di eventuali contratti nel caso di corrispettivi sproporzionatamente bassi.
Trattandosi di una procedura molto recente, è sicuramente ancora in una “fase di rodaggio”, ma rappresenta un’importante novità, in applicazione della Direttiva dell’Unione Europea sul Copyright.
Lascio la parola all’Avvocato.
“Il 2024 è stato un anno di novità dal punto di vista normativo per il settore creativo e digitale. Tra queste il Regolamento Agcom che, fra le altre cose, prevede un’apposita procedura per il riconoscimento di remunerazioni adeguate e proporzionate in favore di autori e artisti.
Nel settore creativo solitamente gli autori cedono i diritti sulle proprie opere agli editori, per far sì che questi ultimi ne favoriscano lo sfruttamento commerciale, generando guadagni che verranno in parte corrisposti all’autore, sulla base di quanto stabilito a livello contrattuale.
Questo è quanto avviene, ad esempio, nella musica e nella letteratura.
Analogamente, nel settore discografico e cinematografico, gli artisti (musicisti, cantanti, attori, doppiatori, ecc.) cedono i diritti sulle proprie interpretazioni ed esecuzioni in cambio di un corrispettivo.
Anche la produzione di un film comporta la cessione di diritti d’autore: il produttore, infatti, acquisisce i diritti degli autori del soggetto, della sceneggiatura, della colonna sonora e della regia.
L’imprenditore che acquisisce i diritti (etichette discografiche, editori, produttori cinematografici, ecc.) investe risorse, lavoro, tempo e denaro, assumendo il rischio d’impresa e cercando di portare le opere a un successo tutt’altro che scontato.
Può accadere che questo successo arrivi.
A questo punto potrebbe sorgere un problema: la trattativa al momento della cessione dei diritti potrebbe non aver tenuto conto del successo (magari inaspettato) dell’opera.
L’autore, in una fase iniziale e incerta della propria carriera, potrebbe aver accettato condizioni contrattuali poco vantaggiose, pur di ricevere supporto nella pubblicazione della propria prima opera e lanciare la propria carriera.
D’altra parte, per un imprenditore del settore creativo, investire su un autore o artista sconosciuto rappresenta il rischio di non riuscire a recuperare i propri investimenti.
In questo caso il corrispettivo previsto in favore dell’autore o dell’artista potrebbe risultare sproporzionatamente basso rispetto agli incassi ottenuti da chi ha acquisito i diritti sull’opera.
Il Regolamento Agcom citato in apertura cerca di porre rimedio a problematiche di questa natura e a possibili conflitti tra cedenti e cessionari dei diritti.
La portata del Regolamento è in realtà molto ampia e rappresenta l’ultimo capitolo della lunga e complessa fase di recepimento in Italia dell’importante Direttiva europea dedicata al diritto d’autore e ai diritti connessi nel mercato unico digitale dell’Unione Europea: si tratta della Direttiva UE 2019/790, più nota come Direttiva Copyright.
Il 2024 ha infatti visto il raggiungimento di un rilevante traguardo nell’implementazione in Italia della stessa Direttiva: il 15 maggio 2024, l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha emanato la Delibera 95/24/CONS contenente il Regolamento finalizzato, fra l’altro, a una maggiore trasparenza nei confronti di autori e artisti e al riconoscimento in loro favore di una remunerazione adeguata e proporzionata al successo commerciale delle opere.
Vediamo allora in cosa consiste e in quali circostanze autori e artisti possono richiedere l’adeguamento contrattuale e attivare il procedimento previsto per la risoluzione di eventuali controversie.
Innanzi tutto, il Regolamento riconosce ad autori e artisti il diritto a ricevere, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, una remunerazione adeguata ed equa, ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, se questa si rivela sproporzionatamente bassa rispetto agli incassi generati nel tempo dallo sfruttamento delle opere o prestazioni artistiche.
Si precisa inoltre che per accertare la sproporzione di cui sopra devono essere presi in considerazione tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti a partire dal 7 giugno 2021, compresi gli incassi realizzati grazie al merchandising.
Questa precisazione è fondamentale, in quanto estende la portata dell’adeguamento a una serie di attività correlate allo sfruttamento delle opere e attualmente centrali in ogni settore dell’industria creativa.
Ma attenzione. Secondo il Regolamento Agcom l’adeguamento contrattuale si applica solo ai casi in cui l’autore o l’artista percepisce una remunerazione forfettaria.
Questa disposizione restringe drasticamente la concreta applicazione del meccanismo di adeguamento, in quanto esclude dall’adeguamento gli accordi che prevedono una remunerazione in percentuale e pertanto già calcolata a livello contrattuale sulla base di un criterio di proporzionalità.
Possiamo dedurre che il meccanismo di adeguamento difficilmente troverà applicazione nei contratti discografici con gli artisti primari o nei contratti per le edizioni musicali, nei quali i corrispettivi spettanti ad artisti e autori sono normalmente calcolati applicando percentuali stabilite negli stessi accordi.
È il caso di soffermarsi su alcune precisazioni riguardanti gli artisti interpreti ed esecutori. Tra questi rientrano musicisti, attori, cantanti, ballerini, direttori d’orchestra, ecc. In sintesi, si tratta di coloro che interpretano ed eseguono opere.
L’adeguamento può essere richiesto sia da artisti primari che da artisti comprimari. Si considerano artisti primari gli interpreti principali di un’opera (ad es. l’attore protagonista di un film); si considerano comprimari gli interpreti che, pur avendo un ruolo secondario nell’opera, abbiano comunque prestato un’interpretazione rilevante (ad es. i musicisti turnisti nella produzione di un disco). In ogni caso l’adeguamento può essere richiesto solo da artisti che abbiano partecipato alla produzione con “una parte di notevole importanza artistica”.
Nella prassi contrattuale, difficilmente viene prevista una remunerazione in percentuale per gli artisti comprimari, che solitamente vengono retribuiti con un compenso forfettario. Possiamo quindi supporre che il meccanismo di adeguamento contrattuale potrà essere rilevante proprio per questa categoria.
Va comunque tenuto presente che ai fini dell’adeguamento si dovrà tenere conto anche dei costi sostenuti dall’imprenditore per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera e il peso effettivo del contributo apportato dall’artista. Sarà quindi difficile ipotizzare un adeguamento contrattuale nel caso in cui il produttore, nonostante gli incassi, non abbia ancora coperto le spese sostenute per la produzione, diffusione e promozione dell’opera.
Tenendo presente i principi base fin qui indicati, nel caso di controversie per l’adeguamento contrattuale, artisti e autori (nonché le loro controparti contrattuali) potranno rivolgersi all’Agcom presentando l’apposita istanza.
L’istanza potrà essere redatta e presentata direttamente dall’interessato: l’assistenza di un consulente legale è sempre consigliabile, ma in questo caso non sussiste alcun obbligo.
È importante tenere presente che l’istanza non potrà essere presentata nel caso in cui sia già stato avviato un procedimento presso il Tribunale o sia già stata avviata una procedura di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita.
Concludo precisando alcuni elementi imprescindibili nella presentazione dell’istanza:
– indicare la remunerazione concordata originariamente e i motivi per cui si ritiene la stessa sproporzionatamente bassa;
– presentare elementi utili a dimostrare i proventi generati dallo sfruttamento dei diritti;
– allegare una copia del contratto;
– allegare documenti utili a dimostrare la titolarità dei diritti;
– allegare documenti utili a dimostrare il precedente tentativo di risolvere “amichevolmente” la controversia.
Al termine della procedura l’organo giudicante potrà disporre l’archiviazione o emettere un provvedimento al quale le parti dovranno attenersi.
Il provvedimento potrà imporre l’adeguamento contrattuale e definire la remunerazione spettante all’autore o artista, indicando un termine per l’adempimento.
In caso di inadempimento, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
AVV. MARCO CARONE
Avvocato specializzato in diritto d’autore e nei settori musica, cinema, spettacolo, arte e videogames.
Lavorando con società di produzione cinematografica, etichette discografiche, artisti, associazioni, organizzatori di eventi, si occupa degli aspetti legali, contrattuali e manageriali nel mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.
Ha studiato management musicale e sviluppo di progetti per bandi europei.
È attivo nel terzo settore ed è anche formatore, musicista e direttore artistico.